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Sez. U - , Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020 (Rv. 659871 - 03)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Cumulo soggettivo – Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/2012 – Nesso di collegamento tra le domande – Interpretazione restrittiva – Necessità – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659871-03

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8, n. 1, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica, va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al precedente art. 2; pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro, sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte, di valutazioni di scorrettezza della condotta della società e dell'amministratore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)