Sez. U - , Ordinanza n. 13504 del 17/05/2023 (Rv. 667735 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Giurisdizione in tema di risarcimento del danno - Regolamento UE n. 1215/2012 - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Individuazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui
ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice tedesco sulla domanda di accertamento negativo della violazione di privativa e di risarcimento del danno da illecita interferenza, proposta da una società italiana per far valere l'illegittimità della condotta di una società tedesca, la quale aveva diffidato un'altra società, anch'essa tedesca, dalla commercializzazione e produzione in Germania di un prodotto dell'attrice italiana, asseritamente realizzato in violazione della contestata privativa).
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)