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Sez. 1, Sentenza n. 5579 del 06/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204856 - 01

Impugnazioni - Presentazione - In genere | Presentazione a mezzo collaboratore appartenente all'ufficio del Pubblico Ministero - Legittimità - Omessa indicazione da parte del funzionario di cancelleria addetto alla ricezione del nominativo della persona incaricata - Annotazione della sola qualifica di quest'ultima - Causa di inammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204856-01

Impugnazioni - Presentazione - In genere

L'art. 582 cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione possa essere presentato "a mezzo di incaricato" il quale deve essere indicato sull'atto stesso del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso di appello da parte del P. M., il Procuratore della Repubblica può avvalersi di tale disposizione dando incarico a persona appartenente al suo ufficio (quale può essere anche un commesso). La circostanza che il nominativo dell'incaricato non venga più menzionato dal funzionario di cancelleria il quale si limiti ad indicare solamente la qualifica del soggetto, a lui nota, non può comportare l'inammissibilità dell'appello. Non può invero porsi a carico della parte, che abbia correttamente adempiuto agli oneri relativi ad un atto determinato stabiliti dalla legge a suo carico, la inottemperanza di regole che devono essere osservate dai funzionari preposti alla ricezione dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)