Sez. 1 - , Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019 (Rv. 656038 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Appello nei confronti della P.A. - Notificazione in rinnovazione presso l’Avvocatura generale anziché presso quella distrettuale - Nullità - Conseguenze.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
La notificazione in rinnovazione dell'atto di appello nei confronti della P.A., effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, ne determina la nullità e non una mera irregolarità, con conseguente estinzione del giudizio a norma dell'art. 291, comma 3, c.p.c, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)