Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015 (Rv. 633916 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)