Sez. 2, Sentenza n. 1107 del 17/05/1962 (Rv. 251839 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - RIPRESA DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - RIPRESA DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La istanza di revocazione sospende il termine per il ricorso in Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione. Non occorre che tale pronuncia abbia acquistato autorita di cosa giudicata. Pertanto, il termine per il ricorso in Cassazione riprende a decorrere nella sua durata residua dalla data di comunicazione della sentenza di appello che ha deciso sulla revocazione. (conf495'61, 3068'60, 2483'60, 2012'60, 1334'60, 405'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)