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Sez. 2, Sentenza n. 1107 del 17/05/1962 (Rv. 251839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - RIPRESA DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - RIPRESA DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La istanza di revocazione sospende il termine per il ricorso in Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione. Non occorre che tale pronuncia abbia acquistato autorita di cosa giudicata. Pertanto, il termine per il ricorso in Cassazione riprende a decorrere nella sua durata residua dalla data di comunicazione della sentenza di appello che ha deciso sulla revocazione. (conf495'61, 3068'60, 2483'60, 2012'60, 1334'60, 405'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)