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Sez. 1, Sentenza n. 10577 del 04/07/2003 (Rv. 565554 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minori - Normativa prevista dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Ritorno del minore - Circostanze ostative - Rischio di danno psichico per il minore per il fatto del suo ritorno - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565554-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera b), della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, l'autorità competente non è tenuta ad ordinare il ritorno immediato, se esista per il minore, per il fatto del suo ritorno, un grave rischio di danno psichico. (Sulla base del principio di cui in massima, ed osservato che tale accertamento implica un'indagine in fatto, dominata dal principio di prevalenza, nel dubbio, della soluzione maggiormente favorevole all'interesse del minore, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale per i minorenni, che aveva desunto tale rischio dal fatto che, pur essendo i minori legati da eguale affetto ad entrambi i genitori, il distacco forzoso dalla madre, dopo avere essi già subito e, in parte, metabolizzato, quello del padre, avrebbe rappresentato - considerata anche la particolare sensibilità dovuta all'età dei bambini (nove e sei anni circa) - fonte di grave pregiudizio psichico, non meramente psicologico, tanto più che, in caso di rimpatrio, essi sarebbero stati affidati, durante le assenze quotidiane del padre, ad una zia, con la quale i bambini non avevano sufficiente dimestichezza).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)