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Sez. U, Sentenza n. 5487 del 26/10/1984 (Rv. 437156 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 3 LEGGE N. 167 DEL 1962 - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PRIVATO PER CONTESTARE LA RICOMPRENSIONE DEL PROPRIO FONDO EDIFICATO, OGGETTO DI PROVVEDIMENTO ABLATIVO, FRA QUELLI CONTEMPLATI DALLA CITATA NORMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1984-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437156-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 3 LEGGE N. 167 DEL 1962 - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PRIVATO PER CONTESTARE LA RICOMPRENSIONE DEL PROPRIO FONDO EDIFICATO, OGGETTO DI PROVVEDIMENTO ABLATIVO, FRA QUELLI CONTEMPLATI DALLA CITATA NORMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167 conferisce agli enti territoriali il potere di procedere ad espropriazioni di aree site in zone destinate ad edilizia residenziale pubblica, le quali possono comprendere anche terreni su cui già insistano immobili, e tale potere non è stato escluso dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865. Ne consegue che la controversia promossa dal privato, per contestare che il proprio fondo edificato, oggetto di provvedimento ablativo, rientri fra quelli contemplati dalla citata norma, non attiene alla sussistenza in astratto del potere espropriativo, ma alla legittimità del suo Esercizio nel caso concreto, e, quindi, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (V 3634/78, mass n 393146).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)