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Sez. U, Sentenza n. 3634 del 21/07/1978 (Rv. 393146 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROVVEDIMENTI ABLATIVI AFFERENTI DETTE AREE EX ART 3 DELLA LEGGE N 167 DEL 1962 - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PRIVATO PER FARNE VALERE L'ILLEGITTIMITA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ABROGAZIONE DEL CIT ART 3 PER EFFETTO DELL'ART 26, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393146-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROVVEDIMENTI ABLATIVI AFFERENTI DETTE AREE EX ART 3 DELLA LEGGE N 167 DEL 1962 - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PRIVATO PER FARNE VALERE L'ILLEGITTIMITA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ABROGAZIONE DEL CIT ART 3 PER EFFETTO DELL'ART 26, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*

In tema di edilizia economica e popolare, l'art 3 secondo comma della legge 18 aprile 1962 n 167, il quale conferisce alla amministrazione il potere di espropriare aree edificate site in zone destinate dal piano regolatore ad edilizia residenziale, non e stato abrogato dall'art 26 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n 865. Pertanto, la controversia promossa dal privato per far valere l'illegittimita di provvedimenti ablativi afferenti dette aree, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge n 865 del 1971, attiene all'Esercizio in concreto del potere espropriativo, non alla sussistenza del medesimo e, quindi, e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto riconducibile a posizioni soggettive con natura e consistenza di interesse legittimo.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)