Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 218 del 1983
Massime (1)
Massima n. 12797
- Pena
- Legge penale
- Interessi ragionevolmente tutelati
- Altri interessi ritenuti di pari o maggior grado che non abbiano ricevuto analoga tutela
- INSINDACABILITÀ DELLA OMESSA PREVISIONE. D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, ARTT. 168, 169; LEGGE 24 DICEMBRE 1975 n. 706, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ART. 28.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Rientra nel potere discrezionale del legislatore di prevedere incriminazioni e misura della pena, e non è censurabile l'avere egli tutelato un interesse tralasciandone altri e maggiori: pertanto è manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 168 e 169 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 e 1 l. 24 dicembre 1975 n. 706, che assoggettano a sanzione penale il commerciante che vende medicinali non registrati, mentre il farmacista sarebbe soggetto alla sola sanzione amministrativa.
Norme impugnate
- art. 169 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
- art. 168 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
- art. 1 legge 24 dicembre 1975, n. 706
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 168 e 169 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1981 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Morgante Paolo ed altri, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
punto 2
Considerato che il pretore ritiene che in forza del complesso normativo denunziato e a seguito della depenalizzazione disposta con legge 24 dicembre 1975, n. 706, il commerciante di medicinali risponda penalmente della vendita di specialità medicinali non registrate, mentre il farmacista sarebbe ormai punito soltanto con sanzione amministrativa, lamentando quindi un'irrazionale disparità di trattamento fra farmacisti e non farmacisti e chiedendo l'abolitio criminis anche per i secondi;
che, a parte il rilievo dell'Avvocatura secondo cui la fattispecie assunta come depenalizzata è nella prevalente giurisprudenza di merito configurata tuttora come reato (v. ultima parte del primo comma dell'art. 169 e cfr. art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689), questa Corte (sent. n. 168/1982) ha affermato il principio per cui non è censurabile una disciplina penale che ragionevolmente tuteli un interesse, argomentando che interessi di pari grado, se non di maggiore, non abbiano ricevuto analoga tutela.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 168 e 169 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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