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Sez. 3, Sentenza n. 23287 del 22/04/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 229426 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Concessione in sanatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985 e secondo le previsioni degli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001 - Estinzione dei reati urbanistici - ApplicabilitĂ  dell'estinzione anche ai reati concernenti le costruzioni in zone sismiche - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229426-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

In caso di rilascio della concessione in sanatoria secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 - sostanzialmente riprodotti nelle vigenti disposizioni di cui agli artt. 35 e 46 del T.U. n. 380 del 2001 - possono essere estinti solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, e tra questi non possono essere ricompresi quelli concernenti le costruzioni in zone sismiche previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto hanno un'oggettivitĂ  giuridica diversa rispetto a quella delle previsioni relative all'assetto del territorio.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Testo Unico 06/06/2001 num. 380 art. 36, Testo Unico 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)