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Sez. 3, Sentenza n. 20275 del 14/03/2008 Ud. (dep. 21/05/2008) Rv. 239871 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Condono edilizio - Applicabilità alle violazioni della disciplina antisismica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239871-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

La speciale causa estintiva di cui al capo IV della Legge n. 47 del 1985, come integrata e richiamata dalle Leggi n. 724 del 1994, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, conseguente alla presentazione tempestiva dell'istanza di condono ed al versamento integrale dell'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal sindaco, opera anche, atteso il richiamo espresso operato dall'art. 38 all'art. 20 L. n. 64 del 1974, con riferimento ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica, cui è invece inapplicabile il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 94, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)