Sez. 2, Sentenza n. 886 del 21/03/1968 (Rv. 332217 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - CONDANNA GENERICA - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE- CONTESTAZIONI SULL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA E SULLA DISPOSTA SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SUL QUANTUM DA QUELLO SULL'AN - PRECLUSIONE.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - CONDANNA GENERICA - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE- CONTESTAZIONI SULL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA E SULLA DISPOSTA SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SUL QUANTUM DA QUELLO SULL'AN - PRECLUSIONE.*
Quando con la sentenza, passata in giudicato, che abbia revocato la dichiarazione di fallimento, sia stata pronunciata condanna generica del creditore istante al risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, nel successivo giudizio instaurato per la liquidazione del danno e preclusa ogni contestazione non solo sull'affermazione della responsabilita, ma anche sulla disposta separazione del giudizio sul quantum da quello sull'an, in quanto la violazione della regola sulla Competenza per materia dettata dall'art. 96 cod.proc.civ. non puo essere utilmente dedotta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica e quest'ultima condanna costituisce un nuovo titolo del diritto al risarcimento indipendente dal rapporto originario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)