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Sez. 1, Sentenza n. 1825 del 05/03/1997 Cc. (dep. 05/04/1997) Rv. 207236 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Semidetenzione e libertà controllata - Violazione anche di una sola delle prescrizioni - Conversione della restante pena nella pena detentiva sostitutiva - Automaticità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207236-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE

L'art. 66, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui, "quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita", va interpretato, in conformità con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 aprile 1992 n. 199 (dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la suddetta disposizione normativa), nel senso che la conversione non costituisce una conseguenza automatica della violazione, dovendo invece il giudice valutare se quest'ultima presenti o meno connotati tali da rivelare, come specificato nella citata sentenza della Corte costituzionale, "l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un efficace reinserimento del condannato".

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)