Sez. 1, Sentenza n. 44379 del 14/11/2001 Cc. (dep. 10/12/2001) Rv. 220300 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Conversione in libertà controllata - Commissione di reato nel corso della sua esecuzione - Conversione della sanzione residua in pena detentiva - Possibilità - Condizioni.
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE
Qualora il condannato, ammesso a libertà controllata a seguito di conversione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità, commetta un reato nel corso della sua esecuzione, può procedersi a conversione della parte restante di libertà controllata in eguale periodo di reclusione o arresto a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta anche in assenza di violazione delle relative prescrizioni, purché la commissione del reato sia ritenuta, all'esito di giudizio incidentale, incompatibile con la finalità della sanzione sostitutiva di assicurare un suo efficace reinserimento sociale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la conversione della residua parte di libertà controllata in reclusione, disposta nei confronti di soggetto arrestato in flagranza per detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, tenuto conto sia della gravità del reato, sia dei precedenti penali specifici, sia della sua persistente pericolosità sociale). (V. Corte cost. 28 aprile 1992 n. 199; v. Corte cost. 24 settembre 1990 n. 418).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 108 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)