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Sez. 2, Sentenza n. 433 del 12/02/1966 (Rv. 320859 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO E DI QUELLE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - INNOVAZIONI - DESTINAZIONE DELLA COSA - RISPETTO DELLE UTILIZZAZIONI GIA REALIZZATE O REALIZZABILI DAI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1966-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320859-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO E DI QUELLE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - INNOVAZIONI - DESTINAZIONE DELLA COSA - RISPETTO DELLE UTILIZZAZIONI GIA REALIZZATE O REALIZZABILI DAI CONDOMINI.*

Nell'applicazione delle regole di cui agli artt 1102, 1120 e 1122 cod civ il giudice non puo limitarsi ad esaminare se le modificazioni apportate dal condomino alla cosa comune per il miglior godimento di questa o della sua proprieta singola siano o meno suscettibili di compromettere la stabilita e l'estetica dell'edificio in base all'assetto attuale: deve, invece, come e dimostrato dall'uso dell'avverbio parimenti nel testo dell'art 1102, accertare - in base all'esame della destinazione attualmente impressa in concreto alla cosa comune, nonche in base alle ragionevoli prospettive offerte dall'oggettiva struttura, ubicazione e destinazione delle proprieta individuali, e tenendo conto, altresi, delle aspettative desumibili dall'uso che ciascun condomino faccia della sua proprieta o da allegati apprezzabili propositi di mutamenti - se siano prevedibili modificazioni uguali o analoghe da parte degli altri condomini e se queste sarebbero pregiudicate dalle innovazioni gia attuate o in via di attuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)