Sez. 2, Sentenza n. 3872 del 18/11/1975 (Rv. 378122 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE DEL CONDOMINO NEL PIANO O NELLA PORZIONE DI PIANO DI SUA PROPRIETA ESCLUSIVA ARRECANTI DANNO AD UNA PARTE COMUNE DELL'EDIFICIO - DIVIETO - CONTENUTO - OPERE CHE ESCLUDANO O RIDUCANO APPREZZABILMENTE LA VEDUTA OFFERTA DA UNA TERRAZZA COMUNE - LICEITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE DEL CONDOMINO NEL PIANO O NELLA PORZIONE DI PIANO DI SUA PROPRIETA ESCLUSIVA ARRECANTI DANNO AD UNA PARTE COMUNE DELL'EDIFICIO - DIVIETO - CONTENUTO - OPERE CHE ESCLUDANO O RIDUCANO APPREZZABILMENTE LA VEDUTA OFFERTA DA UNA TERRAZZA COMUNE - LICEITA - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 1122 cod civ, per cui ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta esclusiva, non puo eseguire opere che arrechino danno ad una parte comune dell'edificio, non si riferisce soltanto al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca struttura della cosa, ma anche all'eliminazione o riduzione, ottenuta mediante influenza dall'esterno, dell'attitudine della cosa a servire all'uso o agli Usi a cui e destinata. In quest'ultimo caso, la tutela puo essere invocata contro opere che elidono o riducono apprezzabilmente una qualsiasi delle utilita da essa ritraibili, ivi comprese quelle d'ordine estetico ed edonistico, purche la cosa appaia, per il suo obbiettivo modo di essere, destinata anche ad esse secondo il comune apprezzamento sociale e purche esse siano economicamente valutabili, cioe incidano sul valore economico della cosa stessa. Ne consegue che nel caso di terrazza comune, la quale, oltre alla funzione di copertura dell'edificio, assolva, per le sue caratteristiche obiettive (adeguata esposizione, acconcio parapetto ecc), quella di offrire una veduta avente carattere panoramico e conferisca alla terrazza stessa un particolare pregio economicamente valutabile, deve ritenersi in tutto, o in parte illecita un'opera posta in essere dal condomino nell'ambito della sua proprieta esclusiva (utilizzando o no un'altra cosa comune), la quale escluda o riduca apprezzabilmente tale veduta, con deprezzamento della terrazza (e, quindi, dell'intero edificio e di ciascuna porzione di esso). (V 4046/74, mass n 372659; e n 372658; (V 1544/74, mass n 369678; 3984/69, mass n 344436; (V 4054/68, mass n 337680; 433/66, mass n 320859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)