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Sez. 1, Sentenza n. 4461 del 04/07/1983 (Rv. 429344 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - VOLONTÀ DELLE PARTI - CONSENSO - DELL'ADOTTANTE - NATURA - IMPUGNAZIONE - NATURA - TERMINE PER LA DEDUZIONE DEI VIZI DEL CONSENSO.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429344-01

ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - VOLONTÀ DELLE PARTI - CONSENSO - DELL'ADOTTANTE - NATURA - IMPUGNAZIONE - NATURA - TERMINE PER LA DEDUZIONE DEI VIZI DEL CONSENSO.*

Nel procedimento di adozione ordinaria il consenso dell'adottante, previsto dall'art. 296 cod. civ. come necessario per far luogo all'adozione, pur non avendo natura contrattuale né potendo essere considerato un atto unilaterale a contenuto patrimoniale, costituisce pur sempre un negozio di diritto familiare, soggetto a controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, ma con una sua propria autonomia ed una sua funzione sul piano del diritto privato che conserva anche dopo il decreto di adozione di natura amministrativa ed insuscettibile di passare in cosa giudicata, con la conseguenza che la sua impugnazione si configura come impugnazione del negozio e non come Azione di nullità del procedimento. Il termine per far valere i vizi di tale consenso (nella specie, per violenza morale subita dall'adottante), in Mancanza di espressa previsione, è quello quinquennale fissato in generale dall'art. 428 cod. civ., in tema di incapacità naturale, la cui disciplina è applicabile anche ai negozi senza contenuto patrimoniale e quindi anche ai negozi familiari in omaggio al principio secondo cui ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio, attesa l'affinità dei due vizi che hanno in comune la diversità tra quello che si è fatto e quello che, invece, si sarebbe voluto fare se sulla psiche non avessero agito fattori distorsivi abnormi e considerato l'interesse del minore alla certezza dello stato ed il fatto che il nostro ordinamento non consente che per far valere un qualsiasi vizio della volontà si varchi il limite della prescrizione quinquennale, stabilendosi anzi, in materia familiare, salvi i casi eccezionali in cui è espressamente stabilita l'imprescrittibilità, termini solitamente più ridotti per ogni contestazione, mediante comminatoria di vere e proprie decadenze. (V 3309/80, mass n 407118; (V 3770/78, mass n 393304; (V 2520/75, mass n 376436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 296 CORTE COST., Cod. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Civ. art. 313, Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)