Sez. 1, Sentenza n. 32401 del 02/02/2017 Cc. (dep. 05/07/2017) Rv. 270448 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE | Depenalizzazione - Effetti sulla sentenza di condanna - Revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE
In tema di guida senza patente, l'abrogazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs. n.285 del 1992, disposta dall'articolo 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 205, integra un'ipotesi di "abolitio criminis" disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 673 cod. proc. pen., può revocare la relativa sentenza e dichiarare ineseguibile la pena inflitta.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 116 com. 15, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 205 art. 1 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)