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Sez. U, Sentenza n. 29023 del 27/06/2001 Ud. (dep. 17/07/2001) Rv. 219223 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione degli articoli 341 e 342 c. p. ad opera della legge 25 giugno 1999, 205 - Conseguenze in sede esecutiva - Dovere del giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza definitiva di condanna - Sussistenza - Possibilità di qualificare diversamente il fatto e rideterminare la pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219223-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE

In tema di oltraggio, l'abrogazione degli articoli 341 e 344 Cp, disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, Cod pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 Cpp., dal giudice dell'esecuzione, al quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 Cp) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 344 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)