Sez. L, Sentenza n. 15435 del 10/08/2004 (Rv. 575328 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Giorno di riposo compensativo - Assimilazione al giorno festivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, le disposizioni speciali di cui alla legge n. 591 del 1969, al d.P.R. n. 1372 del 1971, al d.P.R. n. 1188 del 1977 ed al d.P.R. n. 374 del 1983 (recante sostituzione del capo II del d.P.R. n. 1372), esprimono in modo univoco l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un solo giorno di "riposo settimanale" e di distinguere da esso i giorni di riposo ed "compensativo", accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese, per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore), di modo che i giorni di riposo compensativo non possono considerarsi "festivi" o assimilarsi al giorno di "riposo settimanale", in quanto corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia da ricomprendersi nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, essendo le ore di cui si compongono ore di lavoro ordinario, diventate di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la maggiorazione festiva per il lavoro prestato nel sesto giorno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 13/08/1969 num. 591 art. 2, DPR 11/09/1977 num. 1188 CORTE COST., DPR 23/06/1983 num. 374, Legge 02/03/1974 num. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)