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Sez. 4, Sentenza n. 9343 del 05/05/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173728 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - CAUTELE INFORTUNISTICHE INCOMPATIBILI CON IL FUNZIONAMENTO ASSOLUTO O RELATIVO DI UNA MACCHINA - CONSEGUENZA NECESSARIA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173728-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - CAUTELE INFORTUNISTICHE INCOMPATIBILI CON IL FUNZIONAMENTO ASSOLUTO O RELATIVO DI UNA MACCHINA - CONSEGUENZA NECESSARIA - RAGIONE.*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non è logicamente e giuridicamente concepibile che il bene della salute e della incolumità fisica dei lavoratori resti sacrificato allo interesse economico della produzione: ne deriva che, se l'adozione di accorgimenti sia incompatibile col funzionamento di una macchina o col suo impiego in determinate lavorazioni, ciò lungi dal giustificarne l'omissione, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la macchina stessa e di adibirla a quelle lavorazioni e, nel primo caso, anche il divieto di costruirla e metterla in commercio. (Conf mass n 162369).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)