Sez. 4, Sentenza n. 1775 del 15/12/1989 Ud. (dep. 09/02/1990) Rv. 183259 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - CAUTELE INFORTUNISTICHE INCOMPATIBILI CON IL FUNZIONAMENTO ASSOLUTO O RELATIVO DI UNA MACCHINA - CONSEGUENZE NECESSARIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - CAUTELE INFORTUNISTICHE INCOMPATIBILI CON IL FUNZIONAMENTO ASSOLUTO O RELATIVO DI UNA MACCHINA - CONSEGUENZE NECESSARIE.*
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la salute del lavoratore non può essere sacrificata all'interesse economico della produzione. Ne consegue, nell'ipotesi in cui l'adozione di misure e cautele efficaci sia incompatibile con il funzionamento di una macchina o con il suo impiego in determinate lavorazioni, il divieto assoluto di utilizzare la macchina o di adibirla a quelle lavorazioni. (Conf mass n 173728; (Conf mass n 162369).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)