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Sez. 3, Sentenza n. 6780 del 18/11/1986 (Rv. 448900 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - SINISTRO STRADALE - INVALIDITÀ PERMANENTE RESIDUATA - DANNO PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI SPECIFICI - MANCANZA - DISCIPLINA GENERALE EX ARTT. 1223 E 2056 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - GIUDICE DI MERITO - POTERI - OBBLIGHI - APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448900-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - SINISTRO STRADALE - INVALIDITÀ PERMANENTE RESIDUATA - DANNO PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI SPECIFICI - MANCANZA - DISCIPLINA GENERALE EX ARTT. 1223 E 2056 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - GIUDICE DI MERITO - POTERI - OBBLIGHI - APPREZZAMENTI DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Per l'accertamento del danno patrimoniale risarcibile, consistente in un certo grado di Invalidità permanente residuata da un sinistro stradale, non è previsto dall'ordinamento alcun particolare criterio e quindi trova applicazione la disciplina generale dettata dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., secondo cui il risarcimento deve comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno, secondo la prudente valutazione del giudice del merito, il quale deve tener conto di tutte le particolarità del caso di specie, sia soggettive che oggettive, affinché il ristoro del danno sia per un verso completo e per altro verso non si traduca in una locupletazione senza causa. In particolare la scelta degli indici del danno più appropriati alla specie e la liquidazione in base ad essi effettuata rappresentano apprezzamenti di fatto incensurabili nel giudizio di legittimità, quando sorretti da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (V 119/86, mass n 443768; (V 3850/82, mass n 421816).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)