Sez. 3, Sentenza n. 3850 del 25/06/1982 (Rv. 421816 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - DI UN LAVORATORE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE DEL COMPENSO - ESCLUSIONE DEL DANNO - PRETESE RISARCITORIE - INFONDATEZZA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - DI UN LAVORATORE DIPENDENTE - CORRESPONSIONE DEL COMPENSO - ESCLUSIONE DEL DANNO - PRETESE RISARCITORIE - INFONDATEZZA - LIMITI.*
Qualora il danneggiato lavoratore dipendente, durante il periodo di Invalidità temporanea, abbia continuato a percepire il compenso lavorativo, non può vantare, a quel titolo, pretese risarcitorie, escludendo l'avvenuta corresponsione del compenso per lavoro l'esistenza del danno, salva restando la possibilità di provare di aver percepito, nei periodi di Invalidità, solo parte della retribuzione, o di aver rinunciato a lavori straordinari o a trasferte, con perdita di corrispondenti compensi, a causa della diminuita resistenza fisica, od ancora di aver subito pregiudizio negli sviluppi di carriera o di esser stato costretto ad accettare un anticipato collocamento a riposo. (Conf 142/80, mass n 403525; (Conf 779/79, mass n 396964; (Conf 3507/78, mass n 392993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)