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Sez. 5, Sentenza n. 24230 del 30/12/2004 (Rv. 578905 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione - Spettanza alle società di persone - Esclusione - Fondamento - Società di persone poi trasformatesi in società di capitali - Spettanza dell'esenzione per il periodo anteriore alla trasformazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578905-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

L'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista dall'art. 105 d.P.R. n. 218 del 1978 e sostituita dall'esenzione di cui all'art. 14 legge n. 64 del 1986, come qualsivoglia esenzione tributaria, totale o parziale, non può applicarsi se non nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) che si pongono come soggetti passivi dell'obbligazione tributaria avente ad oggetto l'imposta alla quale l'esenzione si riferisce, e pertanto essa si applica alle società di capitali (soggette all'Irpeg a norma degli artt. 2 d.P.R. n. 588 del 1973 e 87 d.P.R. n. 917 del 1986), ma non alle società di persone (i cui redditi sono imputati a ciascun socio a norma degli art. 5 d.P.R. 598 del 1973 e 5 d.P.R. n. 917 del 1986). Da ciò consegue che la suddetta esenzione non può trovare applicazione nei confronti di una società in accomandita semplice, poi trasformatasi in società di capitali, con riferimento alla data di originaria costituzione in società personale e con decorrenza da questa per il periodo anteriore alla trasformazione, non potendosi far decorrere l'esenzione da un periodo anteriore all'acquisizione da parte della predetta società della qualità di soggetto passivo dell'Irpeg.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 588 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 588 art. 5, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)