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Sez. 5, Sentenza n. 7504 del 12/04/2005 (Rv. 581554 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione decennale IRPEG - Art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Decorrenza - Costituzione in forma societaria dell'impresa - Sufficienza - Raggiungimento dell'operatività produttiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581554-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dall'IRPEG prevista dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, decorre, secondo il disposto del primo comma, già dalla costituzione in forma societaria dell'impresa, propulsiva di nuove iniziative economiche nel Mezzogiorno, e non dipende dal raggiungimento dell'operatività produttiva, generalmente successiva, e perciò valutata nella previsione della considerevole durata del beneficio. Con una siffatta scelta legislativa, in sintonia con la natura dell'imposta, che tocca le persone giuridiche sin dal momento della loro costituzione (art. 1, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e concerne proventi derivanti da qualsiasi fonte (art. 95 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), si è inteso, infatti, ancorare ad un dato sicuro l'efficacia temporale del beneficio, evitando la possibilità di rimetterla "ad libitum" alla concreta volontà operativa del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)