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Sez. L, Sentenza n. 6133 del 12/05/2000 (Rv. 536467 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termine di quindici anni per la visita di revisione - Decorrenza - Dal momento di maturazione del diritto alla prestazione e non dal provvedimento formale di riconoscimento del diritto.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536467-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione di rendita da malattia professionale, il termine di quindici anni entro il quale, a norma dell'art. 137 d.P.R. n. 1124 del 1965, può essere richiesta dal titolare della rendita o disposta dall'istituto assicuratore la visita di revisione decorre dalla costituzione della rendita; la rendita deve ritenersi costituita dal momento in cui l'istituto assicuratore è tenuto a corrispondere la relativa prestazione, e non dal momento in cui l'istituto assicuratore emette il provvedimento formale di riconoscimento del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)