Sez. L, Sentenza n. 15872 del 14/08/2004 (Rv. 576760 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Ultima revisione - Termine ex art. 137, sesto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Ai fini della decorrenza del termine di quindici anni entro cui, a norma dell'art. 137, sesto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può procedersi all'ultima revisione della rendita da malattia professionale per modificazioni dell'inabilità permanente, il "dies a quo" è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)