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Sez. 3, Ordinanza n. 2442 del 18/06/1997 Cc. (dep. 12/07/1997) Rv. 208809 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Costituzione di parte civile - Effetti - Esclusiva eventuale condanna dell'imputato al pagamento di spese ed onorari - Legittimazione dello stesso a ricorrere per Cassazione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208809-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In sede di patteggiamento, qualora vi sia costituzione di parte civile, il Giudice non può valutare la fondatezza della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni per il disposto dell'art.444 comma 2 cod.proc.pen.. Tuttavia il danneggiato o la persona offesa dal reato hanno interesse a costituirsi parte civile, anche nel rito speciale in oggetto, allo scopo (ad esempio) di sostenere l'inammissibilità del patteggiamento, di opporsi ad un possibile proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., di sollecitare la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, di proporre questioni processuali o di legittimità costituzionale. Tale costituzione non determina alcuna decisione sulla domanda proposta dalla parte, ma esclusivamente, a seguito della sentenza n.443 del 1990 della Corte Costituzionale, l'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e degli onorari. Ne deriva che resta impregiudicata la facoltà del soggetto, nei cui confronti vi è stata costituzione di parte civile, di sollevare davanti al competente Giudice ogni possibile eccezione sulla fondatezza della pretesa al risarcimento o alla restituzione, sicché l'imputato è legittimato a ricorrere in Cassazione, deducendo l'inammissibilità della costituzione di parte civile, al solo scopo di ottenere la revoca della condanna al pagamento di spese ed onorari. (Nella specie, relativa a dichiarazione di inammissibilità, la S.C. ha rilevato che il ricorrente aveva formulato articolate censure che, tuttavia, non sono inerenti alla legittimazione del soggetto a costituirsi parte civile, bensì volte a dimostrare nel merito l'insussistenza della pretesa risarcitoria, sicché tali deduzioni sono in questa sede inconferenti, non riguardando i requisiti di ammissibilità della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)