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Sez. 6, Sentenza n. 2664 del 23/09/1998 Cc. (dep. 22/12/1998) Rv. 212430 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Patteggiamento - Reato posto in continuazione con altro già giudicato - Spese processuali - Condanna in favore della parte civile - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212430-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

Il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile(salvo che non reputi di disporne per giusto motivo la compensazione), trova applicazione anche nell'ipotesi che il reato per cui si procede sia unificato dal vincolo della continuazione con altro reato relativo a distinto giudizio già esaurito ed in relazione al quale la liquidazione delle spese alla parte civile abbia già avuto luogo. Infatti, l'istituto della continuazione è una "fictio juris" che ha funzione determinante unicamente "quoad poenam". Pertanto, il riconoscimento della continuazione tra reati, oggetto di distinti giudizi, non ha alcun effetto sulla situazione processuale della parte civile e sui diritti che le sono connessi, ivi compreso quello della rifusione delle spese di costituzione e patrocinio nel giudizio penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)