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Sez. 3, Sentenza n. 2003 del 10/07/1973 (Rv. 365150 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - FURTO DI AUTO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365150-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - FURTO DI AUTO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE DI COLPA.*

La circolazione di un autoveicolo ad opera di un ladro, che l'abbia sottratto nonostante la chiusura a chiave degli sportelli e l'applicazione di congegni antifurto, deve ritenersi 'prohibente dominĂ² con esclusione di ogni responsabilita del proprietario per danni conseguenti alla circolazione medesima. (V 3406/72, mass n 361265; 2432/72, mass n 359885; (V 1627/72, mass n 358450; 1729/64; 1515/62; 688/62; 591/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)