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Sez. 3, Sentenza n. 1627 del 24/05/1972 (Rv. 358450 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITA GRAVANTE SUL PROPRIETARIO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358450-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITA GRAVANTE SUL PROPRIETARIO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*

Perche il proprietario di un autoveicolo possa vincere la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'art 2054 cod civ per i danni arrecati a terzi nella circolazione del veicolo stesso, non e sufficiente la prova che la circolazione sia avvenuta senza la sua volonta, e cioe a sua insaputa e contro un suo presunto dissenso, ma e necessaria la prova rigorosa che egli abbia esplicato una volonta effettivamente contraria alla circolazione, manifestatasi attraverso un'attivita estrinseca e concreta, con l'adozione di quegli accorgimenti e di quelle misure la cui idoneita sia rapportabile alla normalita dell'uso di mezzi efficaci, senza che sia necessario l'impiego di misure eccezionali. (Conf 778'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)