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Sez. 1, Sentenza n. 562 del 22/01/1987 (Rv. 450294 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO O UFFICIO CHE NE HA LA RAPPRESENTANZA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450294-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO O UFFICIO CHE NE HA LA RAPPRESENTANZA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*

La mancata o erronea indicazione dell'organo o ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione solo quando si traduce in incertezza assoluta sull'individuazione della persona giuridica medesima e non quindi nell'ipotesi che la denominazione di questa sia chiaramente indicata con il nome o la sigla che la individuano. (Conf 3652/82, mass n 421622; (Conf 1150/77, mass n 384811).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)