Sez. 1, Sentenza n. 14313 del 20/12/1999 (Rv. 532374 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Organo della persona giuridica convenuta avendone la rappresentanza in giudizio - Mancante o insufficiente indicazione nell'atto introduttivo del giudizio (nella specie, ricorso per ingiunzione) - Nullità ex art. 164 cod. proc. civ. - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)
La mancata o erronea indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio stesso (nella specie, ricorso per ingiunzione) ex art. 164 cod. proc. civ. solo quando si traduca in incertezza assoluta sulla individuazione della persona giuridica medesima, risolvendosi, negli altri casi, in una mera irregolarità, sanabile con la costituzione della parte convenuta in persona del legale rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)