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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4038 del 20/02/2014 (Rv. 630325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Subappalto - Giudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento del subappaltatore - Giudizio promosso dal subappaltante nei confronti del fideiussore per escutere la garanzia - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Non sussiste il rapporto di pregiudizialità, ai fini della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio di risoluzione contrattuale promosso dal subappaltante nei confronti del subappaltatore per l'inadempimento di questi, ed il giudizio promosso dallo stesso subappaltante nei confronti del fideiussore per escutere la garanzia prestata per l'inadempimento del subappaltatore, tenuto conto sia dell'autonomia dei rapporti e della diversità dei soggetti, non esclusa dal carattere accessorio della garanzia, sia del fatto che l'inadempimento del subappaltatore non può essere accertato con efficacia di giudicato nei confronti del fideiussore in un giudizio cui quest'ultimo è estraneo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)