Sez. 1, Ordinanza n. 4946 del 27/02/2013 (Rv. 625946 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Giudizio sulla validità di un atto sanato - Rapporto di pregiudizialità rispetto al giudizio sulla validità dell'atto sanante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste il rapporto di pregiudizialità, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., fra il giudizio vertente sulla validità dell'atto sanato (nella specie, deliberazione di aumento del capitale sociale) e il giudizio relativo alla validità dell'atto sanante (nella specie, deliberazione sostitutiva ex art. 2377, comma ottavo, cod. civ.), dal momento che il primo non ha ad oggetto un antecedente logico rispetto al secondo, ma è semmai quest'ultimo un antecedente logico del primo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)