Sez. 1, Sentenza n. 1057 del 25/01/2001 (Rv. 543450 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Domanda di condanna generica - Sostituzione con quella di liquidazione del danno - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"
La proposizione della domanda di liquidazione del danno, in sostituzione di quella di condanna generica, si traduce in una "mutatio libelli", la cui inammissibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, anche quando sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non potendo equipararsi ad accettazione del contraddittorio il mero silenzio della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)