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Sez. 3, Sentenza n. 9760 del 01/10/1998 (Rv. 519318 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Domanda di condanna generica in primo grado - Domanda in appello di liquidazione del danno - Novità - Conseguenze - Inammissibilità - Doglianza relativa avanzata dalla stessa parte che vi ha dato causa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519318-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

Quando sia proposta in primo grado domanda di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, la domanda formulata in appello di liquidazione del danno costituisce inammissibile domanda nuova, restando l'ambito del giudizio e i poteri del giudice delimitati dalla scelta operata in primo grado. Trattasi di inammissibilità rilevabile d'ufficio, anche in Cassazione, con la conseguenza che di nessun rilievo è il fatto che la doglianza relativa venga avanzata dalla stessa parte che vi abbia dato causa (la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui aveva rigettato la domanda di liquidazione del danno inammissibilmente proposta in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)