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Sez. 2, Sentenza n. 872 del 26/03/1971 (Rv. 350761 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350761-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di appello e consentito il mutamento della causa petendi a condizione che questa non venga impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado. Questo mutamento, tuttavia, deve essere dedotto, dall'appellante, mediante uno specifico motivo nell'atto di appello e, dall'appellato vincitore in prime cure, nel corso del giudizio, non oltre la rimessione della causa al collegio, in quanto nella comparsa conclusionale e consentito soltanto illustrare le ragioni relative alle conclusioni gia fissate in precedenza innanzi all'istruttore. (nella specie, il giudice di primo grado aveva condannato il datore di lavoro a pagare l'indennita di mancato preavviso al lavoratore licenziato in tronco. I giudici di appello, in totale riforma della sentenza impugnata ritenevano legittimo il licenziamento in tronco, non avendo il lavoratore dimostrato di essere stato colpito da malattia ed essendo stato accertato dal medico di fiducia dell'imprenditore alcun sintomo di malattia. Col ricorso per Cassazione il lavoratore deduceva che i giudici di appello non avevano tenuto conto della circostanza, da lui denunciata con la comparsa conclusionale, della omessa comunicazione a lui del giudizio del sanitario dello imprenditore. Il SC ha rigettato il ricorso, enunciando il principio che precede). (V 1394'70, mass n 347169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)