Sez. 2, Sentenza n. 1394 del 12/09/1970 (Rv. 347169 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU.*
Non ogni mutamento della 'causa petendì determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile come domanda nuova, nel giudizio di appello. Tale effetto si determina solo quando la diversa causa petendi dedotta in appello, per essere fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio o, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, si da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (nella specie, e stata esclusa la ricorrenza di una domanda nuova in appello, rilevando che la precisazione del titolo costitutivo della servitu, gia denunziata in primo grado, non alteri i termini della controversia. Il supremo collegio ha, inoltre, rilevato che il principio del divieto del novum in appello era male invocato, nel caso, perche non si verteva in tema di domanda, ma di eccezione diretta a paralizzare la domanda della controparte). (V 3507'68 mass n 336662, 2309'68 mass n 334617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)