Sez. 1, Sentenza n. 6074 del 26/03/2004 (Rv. 571573 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Contributo per il mantenimento del figlio minore - Determinazione - Voce di spesa sostenuta dall'affidatario per la locazione della casa di abitazione - Rilevanza - Eventuali condizioni di favore determinate dall'esistenza di un vincolo familiare con il proprietario dell'appartamento - Ininfluenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In sede di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, è legittimo tenere conto delle esigenze economiche che l'affidamento comporta per il coniuge affidatario, e in particolare anche della voce di spesa costituita dall'importo del canone necessario per la locazione della casa di abitazione. Nè assume rilievo il fatto che il coniuge affidatario utilizzi a tal fine un appartamento di proprietà del proprio fratello, non potendo il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il fratello di quest'ultimo, anche tenuto conto della precarietà di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com'è, di tutela giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)