Sez. 1, Sentenza n. 4203 del 24/02/2006 (Rv. 590766 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Contributo per il mantenimento del figlio minore - Portata - Prestazione di assistenza di tipo coniugale al coniuge affidatario da parte del convivente "more uxorio" - Incidenza - Ai fini della determinazione e della consistenza del diritto all'assegno di mantenimento in capo allo stesso - Sussistenza - Ai fini del diritto al contributo per il mantenimento del figlio - Esclusione - Utilizzazione, da parte dell'affidatario, quale abitazione, di appartamento condotto in locazione dal proprio convivente - Ininfluenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, sempre che su tale obbligo incida la eventuale prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente "more uxorio" del coniuge affidatario, la quale può assumere rilievo solo per escluderne oppure ridurne lo stato di bisogno, e, quindi, al fine di valutare la esistenza e la consistenza del diritto all'assegno di mantenimento. Ne consegue che la circostanza che il coniuge affidatario utilizzi quale abitazione un appartamento condotto in locazione dal proprio convivente non assume rilievo al fine di ridurre la portata dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore posto a carico del coniuge non affidatario, il quale non può giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il convivente (o terzi), tenuto anche conto della precarietà di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com'è, di tutela giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)