Sez. 3 - , Sentenza n. 5780 del 08/03/2017 (Rv. 643396 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi l’immobile staggito – Nuovo pignoramento "in rettifica" – Opponibilità dello stesso al terzo acquirente, in forza di titolo trascritto anteriormente alla sua trascrizione – Esclusione – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)