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Sez. 3 - , Sentenza n. 5780 del 08/03/2017 (Rv. 643396 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi l’immobile staggito – Nuovo pignoramento "in rettifica" – Opponibilità dello stesso al terzo acquirente, in forza di titolo trascritto anteriormente alla sua trascrizione – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643396-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)