Sez. 3, Sentenza n. 12429 del 16/05/2008 (Rv. 603173 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Pignoramento immobiliare - Inscindibilità della fase della notifica e della trascrizione - Sussistenza - Invalidità del pignoramento per trascrizione carente od erronea - Sanatoria - Modalità - Rinnovazione sia della notifica che della trascrizione - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA
L'esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall'art. 555 cod. proc. civ. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua trascrizione. Pertanto, la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell'invalidità, perché la semplice notifica dell'atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa; soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, atteso che il debitore esecutato è in tal modo in grado di conoscere per intero tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario del bene staggito beneficia della tutela prevista dall'art. 2929 cod. civ., che sarebbe, invece, esclusa nelle ipotesi di illegittimità dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)