Sez. 1, Sentenza n. 2094 del 14/03/1990 (Rv. 465922 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - INAPPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL PRETORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - INAPPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL PRETORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA.*
Con riguardo all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede l'inappellabilità della sentenza resa dal pretore sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, considerando che si tratta di scelta giustificata dalle peculiari esigenze di celerità del procedimento relativo agli illeciti amministrativi e che il diritto di difesa non resta pregiudicato dalla soppressione di un grado del giudizio di merito. (V 5710/85, mass n 442900; (V 69/82; (V 62/81).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)