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Sez. 1, Sentenza n. 5710 del 20/11/1985 (Rv. 442900 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - INAPPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL PRETORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 23, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 25 COST. ED AL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442900-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - INAPPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DEL PRETORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 23, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 25 COST. ED AL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo all'art. 23 ultimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale, nel giudizio di opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, prevede l'inappellabilità della sentenza del pretore, impugnabile solo con ricorso per Cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione e sotto il profilo della esclusione del principio del doppio grado di giurisdizione, poiché tale principio non è assistito da garanzia costituzionale, ed una deroga ad esso, in forza di obiettive esigenze (quale quella di celerità del processo), rientra nelle scelte discrezionali del legislatore ordinario. (V 2612/85, mass n 440414; (V 5312/83, mass n 430219).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)