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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 545 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:545
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3816

  • Tributi in genere
  • Imposte sul reddito
  • Ritenute effettuate dal sostituto d'imposta
  • Rimborso delle somme erroneamente versate
  • Termine di decadenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il termine di decadenza di diciotto mesi per ricorrere all'Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente si applica sia nell'ipotesi di errore imputabile al sostituto d'imposta, che in quella di errore dovuto al contribuente che effettui il versamento diretto (art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973), mentre il più ampio termine di prescrizione decennale di cui all'art. 37, d.P.R. cit.,si applica solo per le ritenute dirette, e, cioè, quelle operate dalle amministrazioni pubbliche; situazione questa che, in quanto non omogenea alla prima, ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalità, regolare diversamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento, ai fini del rimborso, del sostituto d'imposta rispetto al contribuente che effettui versamento diretto). - cfr. O. n. 305/1985.

Norme impugnate

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Udine, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saia;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento avente per oggetto il rimborso di una somma erroneamente ritenuta e versata a titolo di Irpef dal datore di lavoro del contribuente Cossio Gianfranco, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine con ordinanza del 12 maggio 1986 (reg. ord. n. 571 del 1986) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; che secondo il collegio rimettente, mentre il citato art. 37 stabiliva il termine decennale di prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.) per ricorrere all'intendenza di finanza onde ottenere il rimborso del tributo versato per "errore dovuto al contribuente", l'art. 38 concedeva soltanto il termine di decadenza di diciotto mesi "quando l'errore è imputabile al sostituto d'imposta"; tale diversità di trattamento sembrava contrastare col principio di eguaglianza; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che - contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - il termine di diciotto mesi è stabilito dall'art. 38 non solo nel caso di errore del sostituto d'imposta (secondo comma) ma anche, in genere, nel caso di errore del contribuente che effettui il versamento diretto (primo comma), mentre l'art. 37 si applica solo per le ritenute dirette, ossia quelle operate dalle amministrazioni pubbliche; che trattasi quindi di situazioni eterogenee che ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalità, regolare diversamente, come questa Corte ha già dichiarato con ordinanza n. 305 del 1985; che la Commissione tributaria di Udine non adduce alcun motivo nuovo;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze