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Sez. L, Sentenza n. 7586 del 10/07/1993 (Rv. 483088 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione per la continuazione del rapporto ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Mancato ottenimento o mancata richiesta della pensione - Natura - Eventi presupposti ad efficacia subordinante - Configurabilità - Conseguenza - Successiva richiesta od ottenimento della pensione - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483088-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere

Rispetto all'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro (non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età) prevista dall'art. 6, comma primo, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge n. 54 del 1982, il mancato ottenimento o la mancata richiesta della pensione si configurano come "eventi presupposti ad efficacia subordinante" e perciò necessariamente anteriori all' esercizio dell'opzione; con la conseguenza che la richiesta o l'ottenimento della pensione, ove invece verificatisi successivamente all'esercizio dell'opzione, sono privi (indipendentemente da eventuali "riserve" del lavoratore) di effetti preclusivi od ostativi all' opzione medesima, né, tanto meno, implicano una revoca di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)