Sez. L, Sentenza n. 7398 del 12/08/1994 (Rv. 487729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la continuazione del rapporto ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Successiva richiesta della pensione o suo ottenimento - Effetti preclusivi o revocatori dell'opzione a fronte del mancato rispetto di questa da parte del datore di lavoro - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Rispetto all'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro (non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età) prevista dall'art. 6 primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge n. 54 del 1982, il mancato ottenimento o la mancata richiesta della pensione a carico dell'I.N.P.S. (o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria) configurano "eventi presupposti ad efficacia subordinante" e perciò necessariamente anteriori all'esercizio dell'opzione. Pertanto, la richiesta o l'ottenimento della pensione, ove verificatisi successivamente a tale esercizio, in quanto determinati dal mancato rispetto, da parte dell'azienda datrice di lavoro, dell'opzione già esercitata, sono privi - indipendentemente eventuali "riserve" del lavoratore - di effetti preclusivi dell'opzione medesima, né, tanto meno implicano una revoca di essa; salva restando, peraltro, l'eventuale configurabilità della successiva richiesta di pensionamento del lavoratore come atto idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro già prorogato per effetto dell'esercizio dell'opzione e rimasto "de iure" insensibile all'illegittimo recesso operato ("contra optionem") dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)